Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del prodotto gastronomico denominato «tortello di zucca», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di «cucine» locali costituenti laboratori d'arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie e nei ristoranti.
      2. Il «tortello di zucca» è un prodotto del patrimonio gastronomico della provincia di Mantova, le cui origini risalgono all'antica tradizione dell'arte culinaria.